BELGIO 

Se il reclamante non ha ricevuto una risposta da CALI Europe o la risposta non è soddisfacente, può rivolgersi al Mediatore assicurativo (Ombudsman):

  • tramite posta, al seguente indirizzo: Ombudsman Assurances - Square de Meeûs 35 - B-1000 Bruxelles 

  • o tramite posta elettronica, servendosi del modulo Assicurazione disponibile al seguente indirizzo: www.ombudsman.as

Tuttavia, questa procedura sarà possibile solo se non è stata avviata o non è perseguita alcuna azione legale prima o durante l’intervento del Mediatore e dopo aver percorso le vie di ricorso interne proposte dalla Compagnia.


In ogni caso, il reclamante è libero di avviare un’azione giudiziaria e non è tenuto a rivolgersi prima alle persone e agli enti summenzionati.

 

FRANCIA 

Si definisce reclamo l'espressione di insoddisfazione nei confronti di un professionista, indipendentemente dalla persona o dipartimento1 a cui viene presentato. Il reclamo può essere presentato da qualsiasi soggetto, anche in assenza di un rapporto contrattuale con il professionista: clienti (privati, professionisti o imprese), ex-clienti, beneficiari, persone che hanno richiesto un prodotto o un servizio al professionista o che sono state richieste da un professionista, compresi i loro agenti e beneficiari. 

Una richiesta di servizio, prestazione, informazioni o consulenze non è un reclamo. 

Se il reclamante non ha ricevuto da CALI Europe una risposta o una risposta soddisfacente entro 2 (due) mesi dall'invio del primo reclamo2 scritto indirizzato a CALI Europe, indipendentemente dalla persona  o dal dipartimento destinatario, il reclamante potrà rivolgersi al mediatore della federazione "France Assureurs" (denominato prima: la Fédération Française des Sociétés d'Assurance), ossia l'associazione "La Médiation de l'assurance", che può essere contattata:

  • tramite posta, al seguente indirizzo: La Médiation de l’assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 9. 

Tuttavia, questa procedura sarà possibile solo se non è stata avviata o perseguita alcuna azione legale prima o durante l’intervento del mediatore e dopo aver percorso le vie di ricorso interne proposte dalla Compagnia.

La procedura di mediazione è gratuita, riservata e imparziale.

In ogni caso, il reclamo potràessere presentato anche all’autorità di vigilanza francese, l’ACPR, nei limiti della sua competenza:

Per agevolare l’elaborazione della domanda, si prega di preparare le informazioni e i documenti che si desidera comunicare: 

  • La domanda o la sintesi dei fatti che si desidera portare all’attenzione dell’ACPR, 
  • Copia dei Contratti interessati dai fatti e degli scambi di corrispondenza con CALI Europe o con il Distributore assicurativo, 
  • Ogni documento ritenuto utile. 

In ogni caso, il reclamante è libero di avviare un’azione giudiziaria e non è tenuto a rivolgersi prima alle persone e agli enti summenzionati.

1Anche da parte di un delegato o di un agente del professionista (agente assicurativo generale, agente del fornitore di servizi di pagamento, distributore di moneta elettronica...).
2Fa fede il timbro postale.

ITALIA 

 Qualora il reclamante non abbia ricevuto una risposta o non sia soddisfacente o in caso di mancato riscontro da CALI Europe entro il termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi alle seguenti autorità:

1. IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)  

  • tramite posta al seguente indirizzo: Servizio di Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

  • tramite fax: +39 06 42133745 

  • tramite numero di telefono: + 39 06 42133353 

  • indirizzo di posta certificata: ivass@pec.ivass.it, utilizzando anche l’apposito modulo predisposto da codesta autorità e che può essere scaricato direttamente sul sito: www.ivass.it, per questioni attinenti la gestione del rapporto contrattuale. 

Questa autorità è competente per qualsiasi questione relativa alla gestione del Contratto. 

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: 

  • nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; 

  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 

  • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

  • copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione; 

  • qualsiasi documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

2. CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e gli Operatori di Borsa), 

  • tramite posta al seguente indirizzo: Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection - Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma

  • tramite fax: +39 068416703 

  • tramite indirizzo di posta certificata: consob@pec.consob.it

La commissione è competente per questioni attinenti la trasparenza informativa dei prodotti unit linked ed index linked o delle operazioni di capitalizzazione e l’esposto dovrà essere corredato della documentazione relativa al reclamo trattato da CALI Europe. 

È sempre facoltà del reclamante inviare un reclamo scritto all’autorità di vigilanza delle compagnie assicurative con sede in Lussemburgo, Commissariat aux Assurances (CAA), per posta all’indirizzo 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, oppure via fax al numero + 352 226910 o mediante posta elettronica al seguente indirizzo: caa@caa.lu reperibile presso il sito internet www.caa.lu, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da CALI Europe. 

 
Arbitro per le controversie finanziarie
La Consob, con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”). Si tratta di uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori - contraenti e gli intermediari, relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori - contraenti, (incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013)  per i prodotti di investimento assicurativo ed aventi per oggetto la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a € 500.000,00. 
Il reclamante avrà la facoltà di ricorrere all’ACF, qualora l’intermediario abbia risposto in maniera insoddisfacente, oppure non abbia risposto entro il termine di sessanta (60) giorni successivi alla presentazione del reclamo. 
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalle presentazione del reclamo all’intermediario ed è totalmente gratuito. 
Per conoscere come rivolgersi all’ACF, nonché, le modalità di presentazione del ricorso, si può accedere al sito: https://www.acf.consob.it, oppure rivolgersi a CALI Europe. 

Ulteriori sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 
Il reclamante potrà fare ricorso ad ulteriori sistemi di risoluzione delle controversie quali: 
La mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010: è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie che può essere avviato dal reclamante con l’assistenza di un avvocato presentando istanza ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell’apposito registro detenuto dal Ministero della Giustizia consultabile sul sito: www.ministerodellagiustizia.it
La negoziazione assistita di cui alle Legge n. 162/2014: si tratta di una procedura di composizione amichevole della controversia che può essere avviata dal reclamante con l’assistenza di un avvocato e finalizzata al raggiungimento di un accordo ( c.d. “convenzione di negoziazione”). 

Azioni dinanzi all’autorità giudiziaria 
Resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione di una controversia in materia assicurativa. 

Liti transfrontaliere
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistemo estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet internet della Commissione Europea. 

LUSSEMBURGO 

 
Se il reclamante non ha ottenuto risposta da CALI Europe o la risposta non è soddisfacente, può rivolgersi al mediatore lussemburghese.
Il mediatore assicurativo lussemburghese è un organismo a gestione congiunta dell’A.C.A. e dell’U.L.C.:

  • A.C.A. – Association des Compagnies d’Assurances: BP 448, L-2014 Luxembourg; 
  • U.L.C. – Union Luxembourgeoise des Consommateurs: 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald. 

Tuttavia, questa procedura sarà possibile solo se non è stata avviata o perseguita alcuna azione legale prima o durante l’intervento del mediatore e dopo aver percorso le vie di ricorso interne proposte dalla Compagnia.

In ogni caso, il reclamante è libero di avviare un’azione giudiziaria e non è tenuto a rivolgersi prima alle persone e agli enti summenzionati.
 

MONACO 

 
Se il reclamante non ha ottenuto risposta da CALI Europe o la risposta non è soddisfacente, può rivolgersi al mediatore lussemburghese.


Il mediatore assicurativo lussemburghese è un organismo a gestione congiunta dell’A.C.A. e dell’U.L.C.:

  • A.C.A. – Association des Compagnies d’Assurances: BP 448, L-2014 Luxembourg; 
  • U.L.C. – Union Luxembourgeoise des Consommateurs: 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald. 

Tuttavia, questa procedura sarà possibile solo se non è stata avviata o perseguita alcuna azione legale prima o durante l’intervento del mediatore e dopo aver percorso le vie di ricorso interne proposte dalla Compagnia.

In ogni caso, il reclamante è libero di avviare un’azione giudiziaria e non è tenuto a rivolgersi prima alle persone e agli enti summenzionati.

SPAGNA 

Se il reclamante non ha ricevuto una risposta da CALI Europe o la risposta non è soddisfacente, può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Direzione Generale delle Assicurazioni e dei Fondi Pensione), con sede in Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid.

In ogni caso, il reclamante è libero di avviare un’azione giudiziaria e non è tenuto a rivolgersi prima alle persone e agli enti summenzionati.